È legittima la costituzione di parte civile all’udienza fissata per la decisione sull’istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 458 bis c.p.p.

All’esito dell’udienza fissata a seguito di istanza di patteggiamento in “opposizione” a decreto di giudizio immediato, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 24.01.2024, ha ammesso

“la costituzione di parte civile atteso che l’esito della presente udienza, ove non vi fosse l’accoglimento della richiesta di applicazione pena ai sensi del nuovo articolo 458 bis c.p.p., potrebbe determinare la richiesta di celebrazione del rito abbreviato”.

Come noto, infatti, l’art. 444, comma 2, c.p.p disciplina la decisione sulla richiesta di applicazione della pena concordata dalle parti e stabilisce che, in caso di costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda ma l’imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile stessa.

Sulla sua concreta applicazione in caso di patteggiamento nel giudizio immediato, si era espressa la Corte di Cassazione, in particolare con la decisione a Sezioni Unite “D’Avino”, n. 47803/2008, che merita di essere richiamata.

Le SS.UU. erano state chiamate a stabilire se fosse ammissibile la costituzione di parte civile nell’udienza fissata a norma dell’art 447 c.p.p. a seguito di presentazione della richiesta di applicazione della pena in fase di indagini preliminari, con conseguente potere del giudice di provvedere sulle spese della relativa costituzione.

Il Supremo Collegio aveva negato tale possibilità poiché il danneggiato dal reato è a conoscenza sin da subito dell’oggetto del giudizio, ristretto alla decisione di accoglibilità della richiesta di applicazione della pena su cui è intervenuto l’accordo tra imputato e pubblico ministero, e pertanto non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. E ciò a prescindere dal rilievo formale per cui non è contemplata la formalità dell’avviso di udienza alla persona offesa dal reato. Del resto, in tale occasione, la stessa presenza delle parti necessarie del rapporto processuale penale è meramente eventuale.

Ad avviso della Suprema Corte, inoltre, identità di ratio sussisteva, con riferimento alla normativa previgente, in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di giudizio immediato. Invero, in tali ipotesi, l’iter processuale di cui agli artt. 446 e 458 c.p.p. prevedeva che, con la richiesta di definizione del procedimento con rito alternativo, il g.i.p. fissava l’udienza per la decisione, il cui oggetto è limitato alla verifica dell’accordo tra le parti e non poteva avere una conclusione diversa dall’accoglimento/rigetto della richiesta stessa.

Sennonché, le considerazioni svolte possono dirsi superate in seguito all’interpolazione normativa operata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma “Cartabia”).

In particolare, la nuova previsione di cui all’art. 458 bis c.p.p., che disciplina l’ipotesi di applicazione della pena a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, dispone il necessario svolgimento dell’udienza per la decisione sulla richiesta formulata dall’imputato e che della stessa ne venga dato avviso alla persona offesa.

Il secondo comma, poi, prevede che alla medesima udienza – in caso di esito negativo della richiesta di applicazione della pena – l’imputato può presentare ulteriori richieste di riti speciali, in specie la sospensione del procedimento con messa alla prova e il giudizio abbreviato. Di talché, l’udienza in esame potrà pervenire a nuovi e diversi esiti rispetto alla disciplina previgente; in questo nuovo scenario, la persona offesa e danneggiata dal reato, chiamata formalmente a comparire con facoltà di costituirsi parte civile, viene collocata in una nuova situazione processuale che ne legittima la sua aspettativa a che il processo possa concludersi con la condanna dell’imputato al risarcimento del danno.

D’altronde, qualora il patteggiamento non venisse accolto e l’imputato optasse, ai sensi del novellato art. 458 bis c.p.p., per il rito abbreviato, l’assenza della persona offesa in udienza determinerebbe la tardività di una eventuale costituzione di parte civile. Ciò impone la presenza della p.o., anche in persona del suo legale rappresentante, per l’udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione pena formulata dall’imputato, con conseguente necessità che le vengano rifuse le relative spese anche in caso di accoglimento dell’istanza di applicazione pena.

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Laura Gaspari

Praticante avvocato presso Studio Legale Accebbi • Dal Maso • Milesi