Anche se perde il controllo dell’auto, deve essere provato che la condotta del guidatore è causa della morte del passeggero (Trib.Vicenza, 10/03/2024)

Una turista italiana era rimasta uccisa in un incidente stradale durante un tour organizzato in Namibia. Percorrendo una strada sterrata in mezzo al deserto, l’autista del fuoristrada sulla quale la vittima era trasportata aveva perso il controllo del mezzo, che si era ribaltato. Il conducente ero stato rinviata a giudizio per il delitto di omicidio stradale con l’accusa di aver non mantenuto velocità e attenzione adeguate alle condizioni stradali.

Il Tribunale di Vicenza, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, ha assolto in via definitiva la conducente dell’auto perché il fatto non sussiste.

Ad avviso del G.I.P., invero, non sono emersi elementi sufficienti che consentano di affermare la responsabilità dell’imputata in relazione al reato alla stessa ascritto, non essendo stato possibile ricostruire in termini univoci la riconducibilità, sotto il profilo del nesso causale, del sinistro mortale verificatosi ad una condotta di guida negligente o imprudente posta in essere dall’autista: non è emerso che stesse conducendo il mezzo ad una velocità eccessiva, anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, ovvero che avesse dato dimostrazione di superficialità o distrazione alla guida, né sono stati effettuati, nell’immediatezza dei fatti, dei rilievi tecnici aventi ad oggetto le condizioni della strada; la velocità alla quale il mezzo stava viaggiando; le condizioni in cui si trovava il mezzo stesso, nel momento in cui l’imputata e gli altri viaggiatori avevano stipulato il contratto di noleggio in termini di eventuale usura o difetto di manutenzione; la ricostruzione della dinamica dell’incidente, atteso altresì che un testimone, anch’egli trasportato, riferiva alla polizia namibiana di non ricordare se la vittima avesse la cintura di sicurezza allacciata in coincidenza con l’impatto. Parimenti, non sono stati effettuati degli accertamenti tecnici di natura – medico legale nell’immediatezza del sinistro mortale.

Ciò che invece è emerso, sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dall’imputata e dagli altri due passeggeri, nell’immediatezza del fatto dinanzi alla polizia namibiana, è che la perdita di controllo del mezzo da patte del conducente si era verificata in coincidenza con un forte rumore, simile ad uno scoppio, verosimilmente riconducibile alla esplosione di uno pneumatico.

Ebbene, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Cass. pen., Sez. IV, 10/11/2021, n. 45589); inoltre, ai fini dell’accertamento dell’efficienza causale della condotta antidoverosa, è necessario procedere ad una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (Cass. pen., Sez. IV,29/03/2018, n. 40050, pronuncia in cui la Corte aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo da incidente stradale, fondata sul generico riferimento alla inadeguatezza della velocità tenuta dal conducente, senza esplicitare quale fosse la velocità adeguata ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del fatto, risultava – non ex post ma ex ante – ragionevolmente in grado di evitare l’investimento).

Nel caso di specie, non soltanto non è stato né specificato, né accertato a quale velocità avrebbe dovuto viaggiare l’imputato lungo la strada sterrata che stava percorrendo, ma non è stato neanche appurato se il contestato eccesso di velocità abbia determinato lo sbandamento ed il ribaltamento del mezzo, ovvero se tali circostanze siano piuttosto da ricondurre ad ulteriori fattori quali le condizioni del veicolo e lo scoppio della ruota posteriore sinistra del mezzo difetta la dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dall’autista e la morte della trasportata.

Sicché, non è possibile affermare con certezza che, se l’autista avesse mantenuto una velocità diversa da quella effettiva, peraltro neanche accertata, la stessa non avrebbe perso il controllo del mezzo e la morte della trasportata non si sarebbe verificata.

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Riccardo Todesco

Avvocato presso Studio Legale Accebbi • Dal Maso • Milesi