Illegittima la confisca che eccede il profitto conseguito e non considera le restituzioni (Cass. pen., Sez. II, 30/04/2024, n. 20995)

In un caso di truffa ai danni dello Stato, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Padova, limitatamente alla confisca della somma di euro 3.452.000,00, con rinvio al giudice di merito affinché argomenti funditus sul preciso ammontare dell’ablazione, che eccedeva anche il profitto conseguito dal solo ricorrente, detratta la somma da costui già restituita.

Il Tribunale di Padova aveva disposto la confisca per equivalente valoriale di beni per un ammontare corrispondente al presunto profitto, ritenuto pari all’entità dell’intero finanziamento erogato dall’istituto di credito a tutti i correi, con garanzia del fondo di agevolazione per la piccola e media impresa. In motivazione il giudice non ha però tenuto conto né delle somme restituite dall’imputato ricorrente (per un ammontare di circa 300.000,00 euro), né della concreta entità del profitto conseguito da questi, non sovrapponibile all’entità del finanziamento erogato.

Il ricorrente aveva quindi censurato l’illegalità della pena accessoria o della misura di sicurezza della confisca, nella parte in cui il profitto del reato coincideva con l’importo del finanziamento indebitamente ottenuto, anziché delle somme effettivamente percepite al netto delle restituzioni.

Ed invero, la restituzione totale o parziale delle somme mutuate rileva in ordine alla determinazione dell’ammontare del profitto del reato da sottoporre a sequestro preventivo o a confisca; la confisca, infatti, non può riguardare somme superiori all’effettivo profitto conseguito, nè può risolversi in un ingiustificato arricchimento per lo Stato (Cass. pen., Sez. VI, Sent. 06/05/2022 dep. 19/07/2022, n. 28416; successiva a Cass. pen., Sez. VI, Sent. 24/11/2021, dep. 18/01/2022, n. 2125; in senso conforme ex plurimis, Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Rv. 265843; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903).

Inoltre, “deve considerarsi che la confisca non può comunque superare nel suo complesso l’entità del profitto e che al tempo stesso la confisca per equivalente, che ha natura afflittiva e sanzionatoria (Sez. U. n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264435) non può eccedere la concreta entità del grado di responsabilità del singolo concorrente, potendosi altrimenti prospettare una sanzione sproporzionata, non conforme neppure alla sfera dei principi convenzionalmente rilevanti, come desumibili dall’art. 7 C.E.D.U. e dall’art. 1 del Protocollo n. 1 della C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo (si rinvia all’analisi del tema da parte di Corte E.D.U. Grande Camera, 28/6/2018, G.I.E.M. e altri contro Italia). Vuol dirsi in particolare che nel caso di accertato concorso di più persone del reato, se per un verso la misura cautelare del sequestro finalizzato a confisca, quale strumento propedeutico alla realizzazione dell’interesse perseguito, può coinvolgere per l’intero uno dei concorrenti (ed in tal senso possono essere letti numerosi arresti: si rinvia ad esempio a Sez. 5, n. 19091 del 26/2/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Sez. 3, n. 56451 del 5/12/2017, Maiorana, Rv. 273604), non altrettanto può dirsi per l’imposizione effettiva della confisca, avente natura sanzionatoria, la quale dunque non può prescindere, ove possibile, dalla definizione dei criteri di riparto della misura tra i soggetti compartecipi dell’azione criminosa” (Cass. pen., Sez. VI, Sent., 20/01/2021 dep. 05/02/2021, n. 4727).

Infine, con riguardo ad un caso del tutto analogo a quello di specie, la Cassazione ha ritenuto che “La restituzione totale o parziale delle somme mutuate potrà rilevare, invece, in ordine alla determinazione dell’ammontare del profitto del reato da sottoporre a sequestro preventivo o a confisca” (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 06/05/2022, n. 28416).

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 – 01) aveva avuto modo di chiarire che “in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell’art. 640 quater cod. pen., ha l’obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all’ammontare del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva della confisca dell’intero profitto conseguito da tutti i concorrenti che si concentri su solo degli agenti. Il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione sui detti punti, essendosi apoditticamente affermato che si tratta del profitto del reato di truffa aggravata, senza tener conto delle restituzioni, né dell’ammontare del profitto concretamente conseguito dal ricorrente (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Rv. 281046 – 01), il che non è di per sé illegittimo (tra le tante, Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740 – 01), ma la decisione deve essere sostenuta da adeguata motivazione.

La sentenza del G.I.P. di Padova, dunque, non ha fatto buon governo di tali principi, determinando il valore della confisca senza tenere conto delle restituzioni e superando nel suo complesso l’intero ammontare del profitto dei concorrenti.

Per concludere deve peraltro segnalarsi che, con ordinanza del 5 marzo 2024, depositata il 3 giugno 2024, n. 22935, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, in caso, di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti uguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali”.

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Riccardo Todesco

Avvocato presso Studio Legale Accebbi • Dal Maso • Milesi