Foglio di via emesso dal Questore: quali rimedi offre l’ordinamento?

Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che ha origini antiche nell’ordinamento italiano, risalente all’XIX secolo con il nome di “confino” e diffusamente utilizzata nel periodo fascista verso coloro che contrastavano il regime. Oggi trova la sua normativa nel decreto legislativo 159/2011, meglio noto come Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e consiste in una misura limitativa della libertà di movimento di natura amministrativa che opera preventivamente rispetto alla commissione di reati, sul presupposto della pericolosità sociale dei soggetti che ne sono destinatari. 

Invero, l’art. 2 del predetto decreto stabilisce che il Questore qualora ritenga, attraverso un giudizio prognostico sulla base di elementi di fatto, che taluno dei soggetti indicati nell’art. 1[1] sia pericoloso per la sicurezza pubblica e si trovi in un comune diverso dai luoghi di residenza o dimora abituale, può ordinare allo stesso di lasciare il territorio del comune inibendo di farvi ritorno.

Pertanto, per l’emissione del foglio di via obbligatorio devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • Pericolosità sociale: il soggetto deve essere ritenuto potenzialmente pericoloso per la sicurezza pubblica o per il mantenimento dell’ordine.
  • Finalità preventiva: l’obiettivo è evitare la commissione di reati o il disturbo alla sicurezza pubblica.
  • Permanenza ingiustificata: il soggetto si trova in un comune diverso da quello di residenza senza un valido motivo.

La ricezione di tale provvedimento obbliga il destinatario del medesimo a lasciare il territorio, entro il termine concesso dalla Questura, e a non farvi ritorno per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

Tuttavia, non si tratta di un provvedimento immutabile. In caso di emissione di un foglio di via, infatti, il nostro ordinamento prevede varie forme di tutela:

  • Ricorso gerarchico al Prefetto: entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, l’interessato può presentare ricorso gerarchico, per motivi di legittimità o di merito, al Prefetto.
  • Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della notifica del provvedimento.
  • in alternativa solo a quest’ultimo rimedio, entro centoventi giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 119930.
  • Trattandosi di un provvedimento amministrativo, l’Autorità competente, ovvero il Questore, può intervenire in autotutela revocandolo (art. 21-quinquies L. n. 241/1990) ovvero disponendone l’annullamento (art. 21-nonies L. n. 241/1990). Istanze di modifica, revoca o annullamento che possono essere presentate in ogni momento dall’interessato, anche per il tramite di un legale.

Infine, durante il periodo di validità del foglio di via è sempre possibile richiedere dei permessi temporanei alla Questura per transitare nel luogo interdetto per motivi familiari, di studio, lavoro o altri motivi dimostrabili. 


[1] Art. 1 D.Lgs. n. 159 del 2011: I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

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Laura Gaspari

Praticante avvocato presso Studio Legale Accebbi • Dal Maso • Milesi