Guida senza patente: è reato? (Trib. Vicenza, sent. 15.7.2025, n. 1016)

Quando si parla di “guida senza patente”?

La guida senza patente si verifica quando una persona conduce un veicolo a motore senza essere in possesso di un valido titolo di guida.

Le situazioni più comuni sono:

  • patente mai conseguita;
  • patente scaduta e non rinnovata;
  • patente sospesa o revocata per, ad esempio, perdita dei requisiti psicofisici, per precedenti violazioni del codice della strada o applicazione di una misura di prevenzione.

Guida senza patente: cosa prevede la legge

Guidare senza patente può costituire un illecito amministrativo o un reato, con conseguenze anche gravi.

Se sei stato fermato alla guida senza patente, è fondamentale rivolgersi immediatamente a un avvocato penalista per conoscere i propri diritti e valutare con attenzione la strategia difensiva più adatta al caso.

L’articolo 116 del Codice della Strada stabilisce che chi guida veicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.

La stessa sanzione si applica a chi guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

In questi casi si tratta quindi di un illecito amministrativo e non di un reato.

Nell’ipotesi di recidiva nel biennio, tuttavia, scatta la sanzione penale e si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno.

In merito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per aversi recidiva non è sufficiente la pluralità di violazioni, ma occorre che l’illecito sia stato definitivamente accertato, in sede penale o amministrativa.

In ogni caso, alle violazioni di cui sopra consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

L’art. 73 d.lgs. 159/2011 prevede che, mel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con procedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale di tale disposizione incriminatrice «nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con procedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.

Inoltre, la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che l’avviso orale del Questore c.d. semplice (ovvero senza le prescrizioni di cui all’art. 3, co. 4 d.lgs. cit.), non costituisce “misura di prevenzione” ai fini della disposizione incriminatrice in esame, perché non realizzerebbe alcuna limitazione della libertà personale del destinatario.

Il caso di specie (Trib. Vicenza, sent. 15.7.2025, n. 1016)

All’imputato, fermato in numerose occasioni alla guida nell’arco di circa sei mesi, era stata revocata la patente con provvedimento del Prefetto ed era stato destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore.

Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito della succitata pronuncia di incostituzionalità, il fatto non sia più previsto dalla legge come reato.

Il Giudice ha altresì escluso che le condotte contestate dovessero essere riqualificate nel reato di guida senza patente con recidiva nel biennio perché non risultava che l’illecito fosse stato definitivamente accertato né penalmente (in quanto non risultano dal casellario giudiziale precedenti penali per il reato abolito di guida senza patente), né in via amministrativa, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Per tali ragioni l’imputato è stato prosciolto.

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Riccardo Todesco

Avvocato presso Studio Legale Accebbi • Dal Maso • Milesi